Un uomo rispettoso della religione

TESTO

Agesilaus opulentissimo regno praeposuit bonam existimationem multoque gloriosius duxit, si institutis patriae paruisset, quam si totius Asiae imperio potiretur. Hac igitur mente Hellespontum copias traiecit tantaque usus est celeritate, ut triginta diebus iter confecerit quod Xerxes toto anno fecerat. Cum iam haud longe abesset a Peloponneso, obsistere ei conati sunt Athenienses et Boeotii apud Coroneam; quos omnes gravi proelio vicit.

Cum plerique ex fuga se in templum Minervae confugissent et milites ex eo quaererent quid iis fieri vellet, etsi aliquot vulnera in proelio acceperat et iratus videbatur omnibus qui in templum confugerant, eis ignosci iussit et irae antetulit religionem. Neque vero hoc solum in Graecia fecit, sed etiam apud barbaros summa religione a templis et simulacris deorum temperavit. Nam mirabatur non in sacrilegorum numero haberi, nec impietatis accusari eos qui supplicibus deorum nocuissent, aut non gravioribus poenis affici eos qui religionem minuerant, quam qui fana spoliarent. (da Cornelio Nepote)

TRADUZIONE

Agesilao ad un regno ricchissimo antepose la buona reputazione e stimò molto più glorioso obbedire alle istituzioni della patria che conquistare tutta l’Asia. Con questo animo allora portò le truppe oltre l’Ellesponto e ebbe tanta rapidità che in trenta giorni compì il tragitto che Serse aveva compiuto in tutto un anno. Quando ormai si trovava poco distante dal Peloponneso, gli Ateniesi ed i Beoti tentarono ostacolarlo presso Coronea; egli li vinse tutti in un’aspra battaglia.

Poiché moltissimi in fuga si rifugiarono nel tempio di Minerva ed i soldati gli chiedevano cosa volesse fare di loro, sebbene avesse ricevuto in battaglia alcune ferite e sembrasse adirato verso tutti coloro che si rifugiavano nel tempio, ordinò di perdonarli ed antepose il sentimento religioso all’ira. E in verità non fece questo solo in Grecia, ma anche presso i barbari risparmiò, con grandissimo rispetto, i templi e le statue degli dei. Infatti si meravigliava che non fossero nel novero dei sacrileghi e che non fossero accusati di empietà coloro che avessero recato danno a coloro che supplicano gli dei o che coloro che offendevano la religione non venissero colpiti con pene più gravi di coloro che spogliavano i luoghi sacri.